Si chiede al Ministro della Famiglia e delle pari opportunità il completamento della legge sulle unioni civili.
L’adozione in casi particolari è stata introdotta dalla legge n.184 del 1983 per tutelare il diritto del minore alla famiglia in situazioni che non avrebbero consentito di giungere all’adozione piena ma nelle quali, tuttavia, l’adozione rappresentava una soluzione opportuna ed auspicabile.
Nella legge del 1983 la tutela del minore si articola su due binari: gli strumenti di sostegno alla famiglia e gli strumenti sostitutivi. Prima di tutto viene affermato il diritto del bambino ad essere allevato dalla sua famiglia che deve ricevere dalle istituzioni pubbliche il sostegno necessario per fronteggiare situazioni di difficoltà temporanea. Lo strumento che la legge mette in campo è l’affidamento familiare. In secondo luogo viene disciplinata l’adozione per garantire il diritto ad una famiglia “sostitutiva” nel caso in cui quella di origine sia in modo definitivo non in grado di provvedere a lui (art. 30, c. 2 Cost).
L’adozione di cui all’art. 44, l. n. 184/1983 (“Diritto del minore ad una famiglia”) non presuppone necessariamente l’abbandono, non interrompe i rapporti con la famiglia di origine ed è ammissibile anche a favore di persone singole.
L’adozione in casi particolari è stata introdotta dalla l. 184/1983 proprio per realizzare il diritto del minore ad una famiglia in casi in cui, pur se non ricorrono le condizioni per l’adozione piena, è comunque necessario od opportuno procedere all’adozione.
Si tratta di ipotesi di adozione particolari, ma non eccezionali, in quanto anche questo tipo di adozione, al pari dell’adozione piena, mira a tutelare il preminente interesse del minore, inserendolo in una famiglia che ne garantisca la crescita equilibrata. La funzione è pur sempre quella di offrire al bambino un ambiente familiare idoneo al suo sviluppo.[2]
Secondo l’art. 44 possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni previste dall’art. 7, c.1 nei quattro casi ivi indicati. Si tratta dell’adozione dell’orfano da parte dei parenti.